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Cassazione: gli indumenti raccolti nei cassonetti sono rifiuti perché non igienici e non possono essere commercializzati come usato

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  • 1 dic 2025
  • Tempo di lettura: 2 min


La sentenza n. 6782 del 19 febbraio 2025 della Cassazione rappresenta un punto fermo per tutto il settore della raccolta e del commercio degli indumenti usati. La Corte ha infatti stabilito che capi raccolti tramite cassonetti o raccolta porta a porta devono essere qualificati come rifiuti e non possono essere reimmessi sul mercato come “materia prima secondaria”, perché non sono igienici, non vengono trattati adeguatamente e non rispettano i requisiti richiesti per essere considerati prodotti riutilizzabili.

La Cassazione chiarisce che, chi deposita abiti nei cassonetti pubblici, si sta “disfando” di quei beni: li sta abbandonando, senza alcuna garanzia sul loro stato, sulla loro pulizia o sul loro utilizzo successivo.

In particolare, viene sottolineato che gli indumenti raccolti non sono sottoposti a un processo certificato di igienizzazione o sanificazione, come invece sarebbe necessario per renderli idonei al riutilizzo.


Rimangono spesso contaminati da polvere, umidità, muffe, residui organici e possono entrare a contatto con rifiuti estranei presenti nei cassonetti.

La loro origine è anonima e incontrollabile, quindi non è possibile verificarne lo stato igienico-sanitario iniziale.


La raccolta tramite cassonetti o porta a porta non rispetta alcun requisito di sicurezza microbiologica, indispensabile per la destinazione al mercato dell’usato.

Di conseguenza, questi materiali non possono essere trattati come beni usati, ma devono essere gestiti come rifiuti e sottoposti a specifiche procedure di recupero o smaltimento.


La Corte conferma che la deroga prevista dalla Legge 166/2016 (che consente di trattare gli indumenti come “non rifiuti” se destinati alla solidarietà) si applica solo quando la consegna è diretta a enti benefici autorizzati, i quali possono verificare:

-le condizioni igieniche dei capi;

-la tracciabilità della raccolta;

-il rispetto delle norme sanitarie per la successiva distribuzione.

Quando invece il materiale viene depositato in cassonetti e non è controllato, selezionato e igienizzato in modo conforme, non può mai rientrare in questa eccezione.


Implicazioni pratiche: igiene prima di tutto


La sentenza ribadisce un principio spesso ignorato nel settore del tessile usato:

non tutto ciò che è “di seconda mano” è automaticamente riutilizzabile. Per essere considerato tale, un indumento deve:

-essere igienicamente idoneo,

-essere raccolto in modo controllato,

-essere tracciabile nella filiera,

-essere trattato da impianti autorizzati e conformi.

 
 
 

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